Statuto dell’Associazione
“Società Italiana di Virologia - Italian Society for Virology” (SIV-ISV)

Art. 1 - Denominazione 

É costituita un’Associazione scientifica denominata “Società Italiana di Virologia – Italian Society for Virology”, in sigla abbreviata “SIV-ISV”. L’Associazione si ispira agli scopi e alla finalità delle Associazioni non riconosciute “Società Italiana di Virologia (SIV)” e “Società Italiana di Virologia Medica (SIVIM)”.

L’Associazione, indicata negli articoli a seguire con l’acronimo SIV-ISV, è apolitica, non persegue fini di lucro, e non svolge attività imprenditoriali, ad eccezione di quelle necessarie per gli eventi di formazione e promozione delle conoscenze. I suoi Soci non percepiscono alcuna forma di dividendo o altro beneficio derivanti dalla gestione societaria. Essa deve pertanto considerarsi come ente non commerciale. 

L’Associazione SIV-ISV ed i suoi legali rappresentanti dichiarano piena autonomia ed indipendenza e di non svolgere attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). 

Una volta avvenuta l’iscrizione al RUTS (Registro Unico del Terzo Settore), l’associazione potrà utilizzare l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore) nella propria denominazione, ai sensi dell’art. 104, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d’ora in avanti anche “ Codice del Terzo Settore” o “CTS”).

Art. 2 - Sede

La sede della SIV-ISV è stabilita di norma presso l’Istituzione nella quale opera il Presidente in carica, ed è attualmente ubicata presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, Università di Brescia, Sezione di Microbiologia e Virologia, P.le Spedali Civili 1, 25123 Brescia, Italia.

La sede operativa può tuttavia essere fissata dal Presidente anche in altro luogo, quando lo ritenga conveniente per ragioni organizzative o di opportunità. 

Art. 3 - Scopi Sociali e Finalità

Al fine di promuovere il ruolo e il progresso in tutti i campi di ricerca e di applicazione della Virologia, la SIV-ISV riunisce, coinvolgendo con pari dignità, tutte le aree della disciplina specialistica Virologia, in particolare tutti i virologi italiani, ricercatori, docenti, professionisti, cultori ed esperti delle diverse aree della Virologia, inclusi tutti i professionisti che esercitano, anche se in via non esclusiva, specifica attività nell’area interprofessionale che l’Associazione SIV-ISV rappresenta.

La SIV-ISV riunisce inoltre, senza limitazioni, tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, appartenenti alla disciplina specialistica Virologia, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale ovvero con attività lavorativa nell’area interprofessionale che la SIV-ISV rappresenta.

La SIV-ISV non prevede in alcun modo, tra le finalità istituzionali, la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L’associazione, senza fini di lucro, esercita in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale di cui all’art. 5, lett h), CTS – ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L’attività della SIV-ISV si realizza promovendo, incentivando e patrocinando su tutto il territorio nazionale anche attraverso i suoi rappresentanti regionali:

  • studi, ricerche, e iniziative culturali, inclusi il finanziamento di progetti e programmi di ricerca in ambito virologico, di borse di studio, di partecipazioni a congressi o riunioni scientifiche e altre attività utili a perseguire gli scopi statutari;
  • la stesura di linee guida e di indirizzo su problematiche di rilevanza scientifica, sociale, culturale e normativo in Virologia;
  • l’attività di consulenza presso le Autorità e Istituzioni scientifico-sanitarie relativamente a tematiche di prevenzione, epidemiologia, diagnosi, terapia ed emergenze in ambito virologico;
  • la divulgazione della Virologia in tutti gli ambiti, compresa l’attività di informazione della pubblica opinione, attraverso i mezzi di comunicazione, su scoperte scientifiche o temi di attualità relativi alla Virologia; 
  • l’organizzazione di congressi, simposi, e riunioni sui temi della Virologia, a livello regionale, nazionale e internazionale;
  • la collaborazione scientifica e le sinergie regionali, nazionali e internazionali con gli Organi istituzionali, Enti pubblici e privati, e tra i ricercatori nell’ambito della Virologia;
  • le relazioni con analoghe Associazioni nazionali ed estere; 
  • la valorizzazione, formazione e crescita professionale dei giovani in tutti gli ambiti virologici; 
  • ogni altra azione atta a promuovere la Virologia e a tutelare gli interessi anche professionali dei suoi cultori. 

La SIV-ISV promuoverà la collaborazione in tutti gli ambiti regionali, nazionali e internazionali con Università, Ospedali, Enti sanitari, Enti di ricerca e di servizi, sia pubblici che privati, e altre Istituzioni a carattere scientifico-culturale.

La SIV-ISV si fa obbligo di pubblicare l’attività scientifica attraverso il sito web istituzionale SIV-ISV, aggiornato costantemente.

Art. 4 - Patrimonio e finanziamento dell’Associazione 

Il fondo patrimoniale è costituito da:

  • eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; 
  • eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati a incremento del patrimonio;
  • eventuali residui attivi di precedenti esercizi, esplicitamente destinati al patrimonio.

L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

  • con le quote societarie annuali dei Soci;
  • con eventuali residui attivi di incontri formativi, congressi, simposi e altre manifestazioni; 
  • con le rendite del patrimonio;
  • con eventuali contributi e donazioni e ogni altro provento destinato all’attività.

Art. 5 - Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione, unitamente alla relazione sull’andamento della gestione sociale e alla eventuale relazione dell’Organo di Controllo, devono essere depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dell’Assemblea dei Soci. 

La SIV-ISV si fa obbligo di pubblicare i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi nel sito istituzionale SIV-ISV, così pure gli eventuali incarichi retribuiti.

Gli eventuali residui delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali disavanzi di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività, ovvero per borse di studio e partecipazioni a congressi o riunioni scientifiche per giovani virologi, al solo fine di perseguire gli scopi statutari. Non è consentita la distribuzione di utili o residui di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita dell’Associazione, fatte salve eventuali imposizioni per legge.

Art. 6 – Soci

I Soci sono i ricercatori, docenti, professionisti, cultori ed esperti che esercitano, anche se non in via esclusiva, attività nelle diverse aree della Virologia, la cui richiesta di associazione sia approvata dal Consiglio Direttivo. I Soci si distinguono in:

a) Soci ordinari. I Soci ordinari hanno di norma un’età superiore ai 35 anni e una posizione lavorativa a tempo indeterminato. Devono corrispondere una quota annuale nella misura stabilita dall’Assemblea. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali se in regola con il versamento delle quote associative del biennio (anno in corso e anno precedente).

b) Soci ordinari junior. I Soci ordinari junior hanno di norma un’età inferiore ai 35 anni o una posizione lavorativa a tempo determinato, inclusi dottorandi di ricerca e specializzandi post lauream. Devono corrispondere una quota annuale ridotta del 50% rispetto a quella stabilita dall’Assemblea per i Soci ordinari. Hanno diritto di voto se in regola con il versamento delle quote associative del biennio (anno in corso e anno precedente) e non sono eleggibili alle cariche sociali. Possono richiedere, motivandolo, di diventare Soci ordinari, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo. 

Sono inoltre previste le figure dei:

c) Membri straordinari. Sono studenti universitari dei corsi di diploma o di laurea che facciano richiesta di associazione alla Società. Sono ammessi per un massimo di quattro anni dal momento dell’approvazione della richiesta, senza il pagamento della quota associativa. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. 

d) Membri sostenitori. Sono persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati, che sostengono con contributi significativi le attività della Società. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

e) Soci onorari. Sono personalità italiane o straniere che abbiano contribuito in modo sostanziale al progresso della Virologia in ogni suo aspetto e alle realizzazioni dei fini di cui all’articolo 3 del presente Statuto. La nomina dei Soci onorari è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di due Soci ordinari. I Soci onorari non corrispondono alla Società quota alcuna. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, allegando il proprio curriculum vitae con l'elenco delle pubblicazioni. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali risposte negative debbono essere motivate. I soci saranno ammessi se, oltre ad avere i requisiti professionali richiesti, condividono lo spirito e gli ideali dell’associazione; in ogni caso, non dovranno essere utilizzati metodi discriminatori per l’ingresso nell’associazione, come da art. 21 e 23 CTS. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

I soci hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia, ai sensi dell’art. 15, CTS.

Art. 7 - Decadenza da Socio

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni;

- per morosità;

- per comportamento deontologico o conflitti di interesse in contrasto con i fini di cui agli articoli 1 e 3 del presente Statuto.

Le dimissioni devono essere inviate per iscritto alla Segreteria dell’Associazione, che le presenterà al Consiglio Direttivo alla prima riunione in calendario.

La decadenza per morosità potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo dopo due anni consecutivi di mancato pagamento delle quote annuali societarie. Il Socio decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione per giustificati motivi, condizionata al pagamento dell’ultima quota maturata e non pagata.

L’esclusione dall’Associazione per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione o per sopraggiunti conflitti di interesse lesivi dell’autonomia e dell’indipendenza della SIV-ISV, avviene per delibera del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti presenti, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri (ove presente). 

Art. 8 – Organi societari

Organi della SIV-ISV sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. 

Possono essere istituiti il Collegio dei Probiviri e l’Organo di controllo.

Gli Organismi associativi hanno durata triennale e i loro membri possono essere rieletti per un solo mandato consecutivo.

E’ fatto obbligo a tutti i membri degli Organi societari di dichiarare eventuali conflitti di interesse presenti al momento di assumere la carica o insorti dopo la nomina e, se del caso, dichiarare la propria ineleggibilità o autosospendersi. Diversamente l’esclusione dalla carica avverrà come per la decadenza da Socio (art. 7). 

E’ esclusa qualsiasi forma di retribuzione per le cariche sociali. 

I legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori non debbono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della SIV-ISV.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea, convocata almeno una volta all’anno, è costituita da tutti i Soci di cui all’art. 6, con i diritti propri di ciascuna categoria, in regola con il pagamento delle quote societarie. 

L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, di norma, almeno una volta l’anno presso la sede dell’Associazione, o anche in luoghi diversi, purché in Italia. Il Presidente può convocare in via straordinaria l’Assemblea, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, che devono specificare nella domanda l’ordine del giorno proposto. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno.

L’Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Qualora non fosse raggiunto il quorum in prima convocazione, l’Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti e delegati, fatte salve le decisioni per le quali è necessario la maggioranza qualificata.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della SIV-ISV, ovvero in caso di sua assenza, dal vice-Presidente previa attribuzione di delega specifica da parte del Presidente.

Ciascun Socio può partecipare all’Assemblea in proprio. Il Socio può anche essere portatore di 1 (sola) delega di 1 altro Socio non presente in persona. 

Le delibere dell’Assemblea avvengono di norma con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti (in riunione fisica o telematica), salvo casi specifici previsti dallo Statuto.

Art. 10 - Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:

- approvare la relazione annuale, il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione presentati dal Consiglio Direttivo;

- nominare ogni triennio e revocare i membri del Consiglio Direttivo e gli eventuali componenti il Collegio dei Probiviri;

- nominare e revocare, quando previsti dal CTS o dalla legge, l’Organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinarne gli eventuali compensi;

- approvare le proposte relative ai programmi di attività;

- fissare le direttive generali utili per il raggiungimento degli scopi statutari dell’Associazione;

- deliberare, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annuale;

- deliberare su ogni proposta indicata nell’ordine del giorno dell’Assemblea;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

- deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni per l’elezione degli Organismi statutari avvengono a scrutinio segreto con modalità telematica o in pubblica assemblea. 

Per deliberare la modifica dello Statuto, occorre:

- che il Consiglio Direttivo abbia comunicato a tutti i Soci le proposte di modifica almeno tre mesi prima della data fissata per la votazione, fatti salvi i casi previsti da specifiche normative o i casi di urgenza e superiore interesse per l’Associazione;

- che la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto abbia espresso parere positivo.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dell’Assemblea dei Soci aventi diritto e in regola con le quote associative da almeno due anni.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario nominato in essa.

Art. 11 – Candidature agli Organi Societari e votazioni dell’Assemblea dei soci

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene per scrutinio segreto. Nel periodo compreso fra 90 e 20 giorni precedenti la data dell’Assemblea elettiva, i Soci titolari di elettorato passivo in regola con il versamento delle quote associative del biennio (anno in corso e anno precedente), possono: i) essere candidati dal Consiglio Direttivo uscente o ii) essere presentati da almeno venti Soci aventi diritto che sono in regola con il versamento delle quote associative del biennio (anno in corso e anno precedente). Il Consiglio Direttivo verifica i requisiti e compila un elenco di nominativi per i Soci che comporranno l’elettorato passivo. Il candidato che si trovasse in situazioni di conflitto di interesse con la SIV-ISV ha obbligo di dichiararlo prontamente e ritirare la sua candidatura. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un massimo di undici preferenze. La Segreteria provvederà a inviare ai Soci per via telematica le candidature pervenute almeno 15 giorni prima della data prevista per l’Assemblea. 

Il Presidente in carica regola lo svolgimento dell’Assemblea e il sistema di votazione, nominando la commissione elettorale.

Le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo sono decise a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla votazione, presenti o per delega. 

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo deputato al conseguimento degli scopi statutari della SIV-ISV e all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. È formato da Soci eletti dall’Assemblea, fino a un massimo di 12. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo mandato. 

Il Consiglio Direttivo comprende:

a) il Presidente.

b) il vice-Presidente: coadiuva il Presidente nei rapporti con altre Società scientifiche nazionali e internazionali e con gli Enti governativi e pubblici e privati; cura gli aspetti legati ai patrocini e si interfaccia con i coordinatori dei Comitati di Studio; sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, per delega dello stesso.

c) il Segretario: ha il compito di dirigere gli uffici dell’Associazione, curare la gestione degli affari ordinari, provvedere alla firma della corrispondenza ordinaria e svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza, dalla quale riceve direttive per lo svolgimento degli incarichi ricevuti.

d) il Tesoriere: cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata, amministra il patrimonio della SIV-ISV, organizza ed esegue i pagamenti e redige i bilanci annuali di previsione ed i bilanci consuntivi.

Nel corso della sua prima riunione, che viene presieduta dal Consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea il Presidente e il vice-Presidente e le altre cariche del Consiglio, mediante votazione segreta a maggioranza relativa.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere e aggiornare il Regolamento per disciplinare l’attività della SIV-ISV e può eventualmente avvalersi di un Collegio dei Probiviri, richiedendone l’elezione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il vice-Presidente assume tale carica a seguito di delega da parte del Presidente esercitandone i relativi poteri, ivi compresa la legale rappresentanza, per i limiti temporali determinati da tale assenza o impedimento. In caso di impedimento permanente del Presidente nel triennio, il Consiglio Direttivo procederà alla elezione del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla decadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Un Consigliere uscente, dopo due mandati consecutivi, non può essere rieletto membro del Consiglio Direttivo se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla scadenza della sua ultima carica.

Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi, inviati per iscritto al Presidente, si intende decaduto dalla carica. 

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo guida e amministra l’Associazione. Esso attua le deliberazioni dell’Assemblea e promuove ogni iniziativa utile o opportuna diretta al raggiungimento degli scopi perseguiti dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati per legge o per statuto all’Assemblea. In particolare:

  • pone in esecuzione ogni deliberazione emanata dall’Assemblea dei Soci;
  • sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini di cui all’articolo 3 dello Statuto;
  • promuove la costituzione di eventuali Comitati di Studio e Comitati Scientifici e ne monitora l’attività;
  • delibera sull’organizzazione scientifica e logistica del Congresso annuale, nominandone il Comitato coordinatore, e di altre manifestazioni scientifiche;
  • si pronuncia sulle ammissioni di nuovi Soci e sulla decadenza da Socio e/o membro di Organi societari secondo il disposto degli articoli 6-8 del presente Statuto;
  • amministra il patrimonio dell’Associazione;
  • redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
  • nomina i referenti regionali e i rappresentanti l’Associazione per i diversi settori scientifici, ambiti e tematiche della Virologia, sulla base delle competenze scientifiche e professionali tra i membri del Consiglio Direttivo o i Soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni dei suoi compiti a uno o più dei suoi membri determinandone tempi e poteri. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all’anno, ma il Presidente può convocarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve essere comunicata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei (anche per via telematica), di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di necessità, è possibile che il Consiglio Direttivo si svolga per via telematica o mediante conferenza telefonica. Per la validità della convocazione telematica/telefonica restano in vigore le stesse regole valide per la convocazione fisica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni s’intenderà approvata la decisione alla quale avrà aderito con il suo voto il Presidente.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno; la partecipazione è limitata alla discussione degli argomenti di loro competenza e non dà diritto di voto.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della SIV-ISV ed è il garante dell’applicazione dello Statuto e del Regolamento, nonché della regolare esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge tutte quelle attività verso l’esterno, inclusi i rapporti con la stampa, che riterrà opportune nell’interesse dell’Associazione, nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e nel rispetto delle funzioni e dei poteri di tali Organi. 

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, è l’Organo che controlla il rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. È costituito da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall’Assemblea con votazione a scrutinio segreto. I membri eletti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano l’eventuale decadenza da Socio o da membro di Organismi societari in base agli articoli 7 e 8 del presente Statuto o su altre questioni che il Consiglio Direttivo volesse sottoporgli in via consultiva. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, o tra i Soci, tra quest’ultimi e il Consiglio Direttivo, o tra gli stessi membri del Consiglio Direttivo, nonché la regolazione dei conflitti di interesse, sono deferite, su richiesta del Consiglio Direttivo e dei Soci interessati, al Collegio dei Probiviri che si esprime con motivato parere.

Il Collegio dei Probiviri deciderà in via rituale e secondo diritto, comunque nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 16 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L’Assemblea nomina l’organo di controllo in forma monocratica nei casi previsti dall’art. 30 CTS, il quale che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS ed attesta che il bilancio sociale (ove previsto dal CTS) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale (ove previsto dal CTS) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall’art. 31 CTS, dovrà essere nominato un revisore legale dei conti con i requisiti previsti dal CTS.

Art. 17 - Comitati

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di costituire, tramite i Soci, speciali Comitati Scientifici o di Studio incluse le Sezioni regionali di Virologia per la rappresentanza su tutto il territorio nazionale della SIV-ISV, per lo studio di specifici argomenti o per avviare specifiche attività societarie quali Congressi, corsi di aggiornamento e quant’altro di interesse dell’Associazione.

Tra questi Comitati è specificamente previsto un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art. 18 - Scioglimento

La SIV-ISV può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell’Assemblea, anche per via telematica, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci aventi diritto e in regola con le quote associative da almeno due anni. 

Qualora la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Soci aventi diritto e in regola con le quote associative da almeno due anni, richiesta per lo scioglimento della SIV-ISV, non sia raggiunta in prima convocazione, il Presidente – dopo un intervallo non inferiore a 60 giorni, né superiore a 120 – indirà un’Assemblea straordinaria in seconda convocazione. In tale caso l’Assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e per lo scioglimento dell’Associazione sarà sufficiente una maggioranza di 2/3 dei Soci presenti o rappresentati. 

In caso di scioglimento della SIV-ISV, il patrimonio sociale verrà devoluto ai sensi dell’art. 9, CTS, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico di cui all’art. 45, CTS e fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS aventi scopi analoghi a quelli stabiliti dall’articolo 3 del presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. 

Art. 19 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia